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C.M. 26/02/2002 n. 11
B). Il legislatore, con l'espressione "nei limiti stabiliti dal comma 1" inserita all'interno del comma 2 del predetto art. 24, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 13 del 2002, ha inteso altresì collegare il suddetto vincolo sugli impegni a quello sul saldo finanziario di cassa. Tale correlazione si deve intendere nel senso che la gestione di competenza, in quanto produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa, deve essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte dell'ente per non determinare una crescita incontrollata dei pagamenti in conto competenza che, unitamente ai pagamenti in conto residui, non consentirebbe il rispetto di uno o di entrambi i vincoli previsti dalla Legge finanziaria del 2002. D. La continuità della manovra negli anni 2003 e 2004. Per garantire continuità all'azione di risanamento dei conti pubblici, l'art. 24 attribuisce valenza triennale alla manovra relativa al patto di stabilità interno; in particolare il comma 5 prevede, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore riduzione del saldo finanziario di cassa degli enti pari ad un intervento correttivo del 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario. I saldi tendenziali cui applicare la correzione devono calcolarsi sulla base dei saldi finanziari degli anni precedenti, applicando un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato dall'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, e i cui valori sono: tasso d'inflazione programmato per l'anno 2003: +1,3%; tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004: +1,0%. Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale dell'esercizio 2003 occorrerà far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario relativo al 2002 dell'1,3 per cento, mentre per calcolare il saldo tendenziale dell'esercizio 2004, con lo stesso criterio, occorrerà far riferimento al saldo finanziario 2003, applicando opportunamente la percentuale dell'1 per cento. Il saldo programmatico si otterrà applicando al saldo tendenziale, come sopra calcolato, un intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario. A titolo esemplificativo, nell'allegato B alla presente Circolare è rappresento un caso concreto di calcolo degli obiettivi programmatici degli anni 2003-2004. E. I meccanismi premiante e sanzionatorio. Il terzo periodo del comma 9 dell'art. 24 della Legge n. 448 del 2001 introduce un meccanismo premiante per gli enti che hanno rispettato i vincoli ad essi richiesti dalla normativa sul patto di stabilità interno: vengono loro attribuite le risorse rese disponibili dall'applicazione della sanzione, di cui al secondo periodo del medesimo comma 9, agli enti che non hanno rispettato i vincoli loro imposti. Tale sanzione consiste nella riduzione ulteriore (rispetto a quella già prevista dal primo periodo dello stesso comma 9) dell'importo dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente, in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti dall'osservanza della normativa e i risultati conseguiti. Il meccanismo di attribuzione di tali nuove risorse sarà disciplinato con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre le modalità ed i tempi per la trasmissione, da parte dei singoli enti, delle informazioni rilevanti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno costituiranno oggetto di apposito Decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (quarto periodo del comma 9 del citato
art. 24). F. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti. Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno i commi 10 e 11 dell'art. 24 della Legge n. 448 del 2001 prevedono che le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati, nonchè informazioni analoghe sugli impegni assunti; le informazioni, come indicato al comma 12, dovranno far riferimento anche alle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria. Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto al comma 13 (come modificato dall'art. 3, comma 3 del citato Decreto-Legge n. 13 del 2002), con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno che sarà emanato entro il mese di aprile 2002. Si coglie, peraltro, l'occasione per ricordare che gli enti sono in ogni caso tenuti, qualora non abbiano già provveduto, all'invio dei prospetti contenenti le riscossioni e i pagamenti necessari al computo del saldo finanziario al 31 dicembre 2000 e 2001, con le modalità di cui al paragrafo D.2 della Circolare n. 6 del 6 febbraio 2001. G. Ulteriori disposizioni. G.1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno. Il comma 1 dell'art. 24 della Legge n. 448 del 2001 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno per il 2002 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2002, quella al 31 dicembre 2000). G.2. L'introduzione dell'euro nella rilevazione dei dati. Com'è noto, conseguentemente all'attuazione del "changeover" del segno monetario, dal 1 gennaio 2002, l'euro è la moneta dei Paesi europei (tra cui l'Italia) che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il 2002, l'ente deve provvedere a convertire in migliaia di euro i risultati 2000 arrotondando per difetto o per eccesso alla migliaia di euro più vicina, senza l'indicazione di valori decimali. H. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente Circolare. Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il patto di stabilità interno per gli anni 2002-2004 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi: Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. - Ufficio II, via XX Settembre 97 - 00187 R
oma, fax: 06/47613522 -fax: 06/4814027 -e-mail: pattostab@tesoro.it Gli atti amministrativi emanati in applicazione della normativa sul patto di stabilità interno sono consultabili sul sito Internet www.tesoro.it nella sezione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato. Qualora in sede di conversione del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 13, dovessero essere introdotte dal Parlamento modifiche alla normativa attualmente vigente contrastanti con quanto disposto dalla presente Circolare, lo scrivente, se del caso, provvederà ad impartire nuove istruzioni. Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio
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